STATUTO IN VIGORE DAL 12 MAGGIO 2008

 


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita, con durata illimitata, Confindustria Bergamo – Unione degli Industriali della Provincia, in forma abbreviata Confindustria Bergamo, libera associazione sindacale non avente fine di lucro, con sede legale in Bergamo.

L’associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l’associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

Essa può altresì costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della provincia, con lo scopo di adempiere localmente le funzioni dell'Associazione.


Art. 2
Scopi associativi

Confindustria Bergamo si propone di dare alle imprese associate ogni assistenza per la tutela dei loro legittimi interessi e di operare per il progresso delle attività industriali della provincia, in armonia con gli interessi generali.

Nell’ispirare la propria azione ai principi della libera iniziativa e a quelli contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, vengono in ogni caso salvaguardati i criteri dell’apartiticità dell’organizzazione e dell’autonomia e dell’indipendenza dalla politica.

Essa opera inoltre nel rispetto dei ruoli organizzativi del sistema confederale per assicurare alle imprese associate prestazioni specializzate per ambiti problematici, coerenti con quelle delle altre componenti del sistema, complementari per materia.

In particolare l’associazione si propone:
a) di promuovere la solidarietà e la collaborazione fra gli imprenditori, di valorizzare comportamenti aderenti al codice etico confederale e di riaffermare il valore civile e sociale della funzione dell'imprenditore nel contesto di una libera società;
b) di collaborare con gli organi politici, amministrativi, tecnici e sindacali, nel rispetto delle responsabilità derivanti dalle singole competenze, all'elaborazione di programmi aventi per oggetto lo sviluppo dell'economia in generale ed in particolare di quella locale, manifestando, di fronte alle autorità ed alla pubblica opinione, il pensiero e la posizione dell'associazione nei riguardi dei problemi che direttamente o indirettamente interessano il mondo imprenditoriale;
c) di rappresentare, nei limiti del presente statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società;
d) di provvedere alla designazione e alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, in cui la propria rappresentanza sia richiesta e di adoperarsi per ottenerla in tutti gli organismi in cui si ravvisi l'opportunità di una presenza imprenditoriale;
e) di fornire alle imprese associate la consulenza e l'assistenza per l'interpretazione e l'applicazione della regolamentazione e della legislazione del lavoro e di ogni altra materia riguardante l'industria;
f) di tutelare le imprese associate sul piano economico e sindacale, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle controversie;
g) di raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria e ai problemi industriali e fornire informazioni e consulenza agli associati, relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e delle industrie;
h) di stimolare le aziende ad una sempre maggiore attenzione ai problemi dell'ambiente e della sicurezza offrendo al riguardo una specifica qualificata assistenza e la possibilità di un'adeguata formazione del personale;
i) di svolgere in via sussidiaria o meramente strumentale tutte le attività connesse al conseguimento dei fini istituzionali, in particolare la formazione dei giovani nelle professioni richieste dall'industria e l'attività di editoria a carattere tecnico specifico, anche elettronica o con supporto informatico.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali Confindustria Bergamo, pur operando senza fini di lucro, può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, nonché sottoscrivere e detenere quote di partecipazione in società, consorzi ed enti vari.

 

TITOLO II
I SOCI


Art. 3
Soci effettivi

Possono aderire a Confindustria Bergamo come soci effettivi:

a) le imprese, con sede legale nella provincia, che svolgono attività dirette alla produzione e alla commercializzazione di beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale.
b) le imprese, con sede legale nella provincia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte
c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

I soci effettivi sono titolari di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dall’appartenenza al sistema.

L’impresa associata, in base al tipo di attività da essa esercitata, fa parte di uno dei Gruppi di categoria in cui l’associazione è articolata.


Art. 4
Soci aggregati

Possono aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta Esecutiva, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

I rappresentanti delle stesse non hanno diritto di ricoprire in Associazione cariche sociali, mentre mantengono l’elettorato attivo secondo le previsioni dell’art. 25.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.


Art. 5
Soci collettivi

Possono aderire a Confindustria Bergamo in qualità di soci collettivi le associazioni di imprese di settori particolari, quali ad esempio i Costruttori Edili, riconosciute da Confindustria quali organizzazioni affini non alternative.

Il legale rappresentante del socio collettivo partecipa ai lavori della Giunta senza diritto di voto.


Art. 6
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e compilata sugli appositi moduli, con l’indicazione della natura dell'attività esercitata, dell'ubicazione degli stabilimenti, del numero dei dipendenti e del Gruppo del quale l'impresa ritiene di dover far parte.

La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto, del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi, e di tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti, con l’impegno al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello statuto stesso, di osservanza scrupolosa della disciplina associativa nonché di tutte quelle disposizioni e norme che fossero deliberate dagli organi associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.


Art. 7
Ammissione

Per i soci effettivi l’organo deputato a decidere l’ammissione è il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Direttivo del Gruppo di categoria cui l’azienda intende aderire.

Qualora il Consiglio Direttivo del Gruppo di categoria non provveda ad esprimere il suo parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

L’accettazione della domanda di ammissione determina la qualità di socio di Confindustria Bergamo.

Nel caso di rifiuto l'impresa può, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, chiedere un riesame alla Giunta Esecutiva, che decide in modo inappellabile nel caso in cui la domanda venga accolta.

In caso di ulteriore pronuncia negativa, è possibile ricorrere ai Probiviri, che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Per i soci collettivi ed i soci aggregati l'ammissione avviene a fronte di delibera della Giunta Esecutiva che fissa i contenuti e i termini del rapporto associativo.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.


Art. 8
Durata del rapporto associativo

L'adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di Associazione.

Successivamente l'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio a meno di cessazione del rapporto associativo per una delle cause previste dall'art. 12.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione, salvo diversa disposizione da parte della Giunta Esecutiva.


Art. 9
Esercizio dei diritti associativi

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da Confindustria Bergamo e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.

Restano escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione, nonché l’elettorato passivo nel Consiglio Direttivo e nella Presidenza.

L'esercizio dei diritti associativi (rappresentanza, tutela e assistenza diretta, consulenza e informativa, elettorato attivo e passivo, intervento e partecipazione nella vita associativa, uso dei segni distintivi del sistema) spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi dovuti.

Solo le imprese soci effettivi possono utilizzare l’emblema e il logo confederale, nei limiti previsti dall’apposito regolamento. Confindustria Bergamo rilascerà la specifica autorizzazione dandone contestuale informazione a Confindustria.

L’uso a fini commerciali e di business, sia direttamente che indirettamente, è assolutamente vietato.


Art. 10
Obblighi degli associati

I soci sono tenuti a comportamenti conformi al Codice etico confederale e alla Carta dei valori associativi, ed all'osservanza scrupolosa e leale degli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina associativa.

L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

I soci, inoltre, hanno l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale. In particolare essi devono:

L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Bergamo nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l’obbligo dell’adesione all’Associazione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Bergamo.

L’associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.


Art. 11
Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
• sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea;
• censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
• sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
• decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
• decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
• sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
• espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale

Le sanzioni vengono deliberate dalla Giunta Esecutiva.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.


Art. 12
Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa:
a) per dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata che deve pervenire a Confindustria Bergamo almeno tre mesi prima della scadenza del biennio associativo in corso (art. 8);
b) per recesso nei casi consentiti dal presente statuto;
c) per espulsione motivata da inadempienze o da comportamenti non conformi al codice etico confederale;
d) per cessazione dell'attività esercitata dall'impresa.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione e del sistema confederale.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, in particolare dal pagamento dei contributi associativi secondo le previsioni dell’art. 8.

 

TITOLO III
GRUPPI – PICCOLA INDUSTRIA – GIOVANI IMPRENDITORI


Art. 13
Gruppi di categoria

I gruppi di categoria sono tenuti a perseguire coerentemente i fini statutari.

Hanno il compito di evidenziare e promuovere la soluzione di problematiche specifiche del proprio settore.

Devono far crescere e tenere vivo fra le aziende che vi appartengono lo spirito associativo, sollecitandone la partecipazione attiva alla vita di Confindustria Bergamo.

La costituzione di nuovi gruppi di categoria avviene normalmente su richiesta delle imprese interessate, con delibera della Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva, accertato il consenso prevalente delle imprese interessate, per motivi di razionalizzazione, ha la facoltà di unire Gruppi già costituiti, oppure di approvarne la suddivisione, salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato costituito un apposito Gruppo sono riunite nel Gruppo Industrie Varie.


Art. 14
Organi dei Gruppi

Ogni Gruppo di categoria ha i seguenti organi:
a) L'Assemblea di Gruppo;
b) Il Consiglio di Gruppo;
c) Il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti di Gruppo.


Art. 15
Assemblea di Gruppo

L'Assemblea di Gruppo è composta da tutte le imprese associate della categoria, rappresentate come indicato dall'art. 23.

L'Assemblea di Gruppo è convocata in via ordinaria dal Presidente del Gruppo ogni anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio di Gruppo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci del Gruppo.

L'Assemblea di Gruppo può anche essere convocata in via straordinaria dal Presidente di Confindustria Bergamo, quando lo richiedano particolari esigenze.

La convocazione deve avvenire a mezzo di lettera, fax o posta elettronica spediti almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea di Gruppo è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti alle imprese associate. Trascorsa mezz'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.


Art. 16
Voti spettanti agli associati

Tutti i Soci partecipanti all'Assemblea di Gruppo in regola con il versamento dei contributi associativi, hanno diritto, con riferimento al contributo versato nell'anno precedente al numero di voti risultante dall'applicazione della seguente tabella:

da euro 0 a euro 1.000 un voto ogni 250 euro
da euro 1.001 a euro 10.000 un voto ogni 500 euro
da euro 10.001 a euro 40.000 un voto ogni 1.000 euro
oltre euro 40.001 un voto ogni 1.500 euro

Per le aziende di nuova iscrizione i voti di competenza saranno calcolati sugli importi versati.

Il voto potrà essere espresso anche secondo procedure elettroniche e/o informatiche.


Art. 17
Deliberazioni dell’Assemblea di Gruppo

L'Assemblea di Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente in carica. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e dei voti delegati, mediante votazione palese o segreta, col sistema che verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

L'elezione delle cariche di Gruppo, per le quali è possibile esprimere preferenze per un massimo dei 2/3 dei seggi disponibili, si svolge con votazione segreta salvo diverso unanime parere dell'Assemblea.


Art. 18
Funzioni dell’Assemblea di Gruppo

L'Assemblea di Gruppo:
a) delibera su ogni questione riguardante gli interessi della categoria e l'attività del Gruppo;
b) elegge negli anni pari il Presidente ed eventualmente da 1 a 4 Vice Presidenti del Gruppo;
c) determina il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo di Gruppo.

Tutti gli eletti, tranne il Presidente, durano in carica per un biennio.


Art. 19
Funzioni del Consiglio di Gruppo

Il Consiglio di Gruppo:
a) nomina negli anni pari i membri aggiuntivi delle Giunta Esecutiva in base alle previsioni dell’art.28;
b) studia i problemi della categoria unitamente alla Direzione dell'associazione e li prospetta alla Presidenza;
c) esprime il proprio parere su ogni argomento che venga sottoposto al suo esame dal Presidente dell'associazione e/o dal Presidente del Gruppo;
d) in collaborazione con la Presidenza e con la Direzione dell'associazione, elabora le linee di politica sindacale del Gruppo e le comunica alle aziende, curandone l'applicazione
e) esprime un parere circa l’ammissione di nuovi soci, secondo le previsioni dell’art. 7.

Il Consiglio di Gruppo è convocato dal Presidente del Gruppo e deve riunirsi almeno 2 volte all'anno.


Art. 20
Funzioni del Presidente di Gruppo

Il Presidente dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea del Gruppo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dagli organi del Gruppo e da Confindustria Bergamo.

Il Presidente del Gruppo è eletto per quattro anni e può essere rieletto una volta per un mandato non consecutivo al primo.


Art. 21
Piccola Industria

Nell'ambito di Confindustria Bergamo è costituito il Comitato provinciale della Piccola Industria, avente lo scopo di rappresentare le piccole imprese, raggruppate secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva in conformità allo statuto confederale.

Il Consiglio Direttivo, eletto negli anni dispari dall'Assemblea dei Soci di Confindustria Bergamo facenti parte del Comitato provinciale della Piccola Industria, ha lo scopo di monitorare le problematiche specifiche delle piccole imprese e di elaborare possibili iniziative, studi e progetti atti a sostenerne l'attività.

Il Presidente della Piccola Industria, eletto negli anni dispari dall'Assemblea dei Soci di Confindustria Bergamo facenti parte del Comitato provinciale della Piccola Industria, rimane in carica quattro anni ed è di diritto Vice Presidente di Confindustria Bergamo. Può essere rieletto per un mandato non consecutivo al primo.


Art. 22
Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito di Confindustria Bergamo è costituito Il Gruppo Giovani Imprenditori, con le modalità indicate in un apposito regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva in conformità allo statuto confederale.

Il Gruppo ha lo scopo di:
- approfondire la conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- sviluppare nei medesimi la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- accrescere la coscienza della validità della libera iniziativa;
- sviluppare nei Giovani Imprenditori lo spirito associativo e la partecipazione alle attività;
- promuovere la diffusione dei valori e della cultura d'impresa nella società civile.

Il Presidente del Gruppo è di diritto membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Bergamo.

 

TITOLO IV
ORGANI E UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 23
Organi dell’Associazione

Confindustria Bergamo esplica la sua attività a mezzo dei seguenti organi collegiali:
a) L'Assemblea Generale;
b) La Giunta Esecutiva;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Comitato di Presidenza;
e) Il Collegio dei Revisori contabili;
f) I Probiviri.


Art. 24
Assemblea: attribuzioni

Spetta all'Assemblea:
a) determinare le direttive generali dell'azione di Confindustria Bergamo;
b) eleggere negli anni dispari il Presidente;
c) nominare i Vice Presidenti ratificati dalla Giunta Esecutiva;
d) eleggere negli anni pari fino a 8 componenti della Giunta Esecutiva;
e) nominare negli anni pari il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori effettivi e due supplenti;
f) nominare negli anni pari i Probiviri;
g) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
h) approvare la delibera contributiva annuale;
i) deliberare eventuali modifiche dello statuto sociale;
j) deliberare su ogni argomento che venisse sottoposto al suo esame dalla Giunta Esecutiva e/o dal Consiglio Direttivo;
k) deliberare sullo scioglimento di Confindustria Bergamo e la nomina dei liquidatori.


Art. 25
Assemblea: composizione e voti

L'Assemblea Generale di Confindustria Bergamo è composta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, ovvero da persone da questi munite di specifico mandato scritto a rappresentare l'impresa in Assemblea.

In ogni caso il portatore di tale mandato non può rappresentare più di una impresa associata.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un numero di voti secondo la tabella indicata al precedente art. 16.

Ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, da un qualificato esponente dell'impresa o da altro socio.

Ciascun socio non potrà avere più di una delega.


Art. 26
Assemblea: convocazione e deliberazioni

L’Assemblea Generale si riunisce:
a) in via ordinaria almeno una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
b) in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; ovvero a richiesta di tanti soci che corrispondano complessivamente ad un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente con lettera spedita almeno 15 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza, essa può essere convocata a mezzo fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti alle imprese associate.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza od impedimento da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti portati dagli intervenuti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, fatte salve le previsioni degli articoli 42 e 43 per le delibere riguardanti le modifiche dello statuto sociale o lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'associazione, che funge da segretario.

Possono essere prese con votazione palese o segreta secondo quanto di volta in volta stabilito dall'Assemblea stessa, salvo le deliberazioni riguardanti persone che devono essere prese a votazione segreta, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.


Art. 27
Giunta Esecutiva: attribuzioni

Spetta alla Giunta Esecutiva:
a) nominare la Commissione di Designazione;
b) proporre all'Assemblea, sentita la Commissione di designazione, il candidato alla Presidenza di Confindustria Bergamo;
c) ratificare su proposta del Presidente i Vice Presidenti da nominare in Assemblea;
d) eleggere negli anni dispari fra gli associati di Confindustria Bergamo nove componenti del Consiglio Direttivo;
e) valutare ed approvare gli indirizzi generali ed il programma biennale di attività proposti dal Presidente ai sensi dell'art. 30.
f) deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all’Assemblea;
g) indicare le questioni che devono essere poste all’esame dell’Assemblea;
h) approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell’Assemblea;
i) approvare la delibera contributiva per la successiva approvazione dell’Assemblea;
j) adottare le sanzioni;
k) riesaminare le domande di adesione secondo il dettato dell’art. 7;
l) formulare e proporre, per l’approvazione all’Assemblea, le modifiche al presente statuto;
m) determinare, i criteri per la composizione merceologica dei Gruppi di categoria;
n) deliberare sulla costituzione di nuovi gruppi di categoria, ovvero sull’unione o la suddivisione di gruppi già costituiti;
o) deliberare su questioni che riguardino gli interessi di due o più gruppi per armonizzarne nel limite del possibile eventuali interessi contrastanti;
p) deliberare la costituzione di uffici distaccati sul territorio provinciale;
q) deliberare l'ammissione dei soci collettivi e dei soci aggregati;
r) deliberare la costituzione di "Gruppi di Lavoro finalizzati" ed il relativo regolamento con il compito di:
? monitorare e studiare problematiche che interessino trasversalmente i gruppi merceologici al fine di offrire servizi ed orientamenti sempre più mirati agli associati;
? intrattenere in aree geografiche del territorio provinciale una stretta relazione con le aziende ivi localizzate al fine di migliorarne i rapporti con Confindustria Bergamo e di consentire, attraverso una migliore conoscenza delle problematiche locali, opportune azioni di supporto;
? costituire un puntuale elemento di raccordo fra le società partecipate da Confindustria Bergamo ed i suoi organi direttivi.
I rappresentanti dei Gruppi di Lavoro finalizzati sono scelti tra i membri di Giunta.
s) promuovere ed attuare quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione


Art. 28
Giunta Esecutiva: composizione e voti

Sono componenti di diritto della Giunta Esecutiva:
a) Il Presidente;
b) I Vice Presidenti;
c) Gli ex Presidenti, purché ancora soci;
d) I membri del Consiglio Direttivo;
e) Tre membri nominati negli anni pari dal Gruppo Giovani Imprenditori;
f) Sei membri nominati negli anni pari dalla Piccola Industria;
g) I Presidenti, eletti negli anni pari, dei Gruppi di categoria;
h) I membri aggiuntivi nominati negli anni pari dai diversi Gruppi di categoria in ragione dell’apporto contributivo complessivamente assicurato da ciascun Gruppo, secondo la seguente tabella
1 membro sino a 300.000 di euro
2 membri da 300.000 euro a 500.000 euro
4 membri da 500.000 euro a 1.000.000 euro
6 membri da 1.000.000 euro a 2.000.000 euro
8 membri da 2.000.000 euro a 3.000.000 euro
10 membri oltre 3.000.000 euro
i) Fino a 8 membri eletti negli anni pari dall’Assemblea Generale

Ogni componente della Giunta ha diritto ad un voto.

Della Giunta Esecutiva fanno parte senza diritto di voto i rappresentanti legali dei soci collettivi di cui all'art. 10.

Alle riunioni sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto.

Il Presidente può altresì estendere l’invito a soggetti in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

I membri della Giunta Esecutiva durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili, ma per non più di quattro bienni consecutivi allo stesso titolo.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente dell’Associazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire entro il mese di aprile anteriore alla scadenza.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l’entrata in carica della nuova Giunta Esecutiva nelle persone di coloro che già sono nominati.

I componenti eventualmente eletti nel corso del biennio restano comunque in carica sino alla scadenza della Giunta Esecutiva.

Decadono dalla carica i membri elettivi che non intervengono almeno alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.


Art. 29
Giunta Esecutiva: riunioni e deliberazioni

La Giunta Esecutiva si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni - che sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'associazione - sono prese a maggioranza di voti dei presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; in casi di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi o segrete a seconda del sistema che venga di volta in volta stabilito dalla Giunta stessa; per l'elezione delle cariche sociali si procede esclusivamente mediante scrutinio segreto. Per deliberare ai sensi dei paragrafi h) o i) i Presidenti di Gruppo o loro delegati sostituiscono a tutti gli effetti i membri aggiuntivi assenti.


Art. 30
Consiglio Direttivo: attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:
a) dirigere l'attività dell’Associazione per il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, e controllarne i risultati;
b) decidere in merito alla partecipazione di Confindustria Bergamo a Società, consorzi ed enti vari (art. 2 ultimo comma)
c) nominare il Direttore dell’Associazione;
d) provvedere alla designazione e alla revoca dei rappresentanti di Confindustria Bergamo in tutti gli Enti, Organi e Commissioni in cui ne sia richiesta la rappresentanza
e) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni della Giunta Esecutiva e dell’Assemblea;
f) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta Esecutiva, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
g) deliberare sull’accoglimento delle domande di ammissione di nuovi soci;
a) segnalare ai Probiviri l'eventuale carenza dei requisiti richiesti dal codice etico confederale da parte di persone che ricoprono cariche elettive dell'associazione;
b) decidere di resistere in giudizio o di iniziare azioni giudiziarie, nonché di promuovere, in particolare, procedimento di ingiunzione nei confronti di associati inadempienti nel pagamento delle quote associative, anche dopo la cessazione del rapporto associativo;
h) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.


Art. 31
Consiglio Direttivo: composizione e voti

Il Consiglio Direttivo è composto:
a) dal Presidente;
b) dai Vice Presidenti;
c) dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
d) da nove membri eletti negli anni dispari dalla Giunta Esecutiva;
e) da tre membri chiamati a farne parte dal Presidente scelti fra i soci di Confindustria Bergamo;
f) dai cavalieri del lavoro legali rappresentanti di aziende associate;

Sono invitati permanenti i membri di Giunta di Confindustria e gli ex Presidenti di Confindustria Bergamo.

I membri eletti dalla Giunta Esecutiva durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea generale ordinaria degli anni dispari. Essi sono rieleggibili ma per non più di tre bienni consecutivi.

Decadono dalla carica i membri elettivi che non intervengono almeno alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica essi sono sostituiti dalla Giunta Esecutiva. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.


Art. 32
Consiglio Direttivo: riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'associazione, che funge da segretario.


Art. 33
Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Spetta al Comitato di Presidenza di:
a) coadiuvare il Presidente dell'Associazione nell'espletamento del suo mandato;
b) provvedere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, compreso il rilascio, nell'ambito degli scopi statutari, di fideiussioni e garanzie bancarie;
c) redigere il bilancio preventivo nonché, a fine esercizio, il consuntivo annuale per l'esame del Consiglio Direttivo;
d) prendere decisioni su Proposta del Direttore in ordine all'organico ed alla regolamentazione dei servizi dell'Associazione.


Art. 34
Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea negli anni dispari, su proposta della Giunta Esecutiva.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta Esecutiva nomina una Commissione di designazione, composta da tre membri, nelle persone degli ultimi due ex Presidenti di Confindustria Bergamo e dell'ultimo ex Presidente della Piccola Industria.

In mancanza o impedimento di alcuno di essi subentra la persona del Consiglio Direttivo che ha più anzianità di servizio nell'ambito del Consiglio.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati per la Presidenza: essa sottoporrà alla Giunta Esecutiva tutte le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il 15% dei voti in Assemblea.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta Esecutiva, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.

L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea Generale degli anni dispari, e può essere rieletto una volta sola per un mandato non consecutivo al primo.

Entro 45 giorni successivi alla designazione e prima dell'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza di Confindustria Bergamo a tutti gli effetti di fronte a terzi: in particolare rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed agli enti pubblici e privati regolarmente costituiti;
b) rappresenta Confindustria Bergamo in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa con facoltà di nominare procuratori ed avvocati nelle liti;
c) stipula, all'occorrenza, con l'intervento dei Presidenti dei Gruppi interessati i contratti di lavoro riguardanti una o più categorie dell'industria;
d) convoca, previo interpello della Giunta Esecutiva, le Assemblee generali e le presiede;
e) convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo;
f) vigila sul funzionamento dei servizi dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi, sottoscrivendoli unitamente al Direttore;
g) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale, su proposta del Direttore;
h) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo poi le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima prossima riunione;
i) convoca una Consulta dei Presidenti di Gruppo di norma due volte all'anno;
j) provvede all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
k) sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. I delegati su indicazioni del Presidente opereranno individualmente o avvalendosi di apposite commissioni composte da persone che gli stessi provvederanno a designare.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.


Art. 35
Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività il Presidente è affiancato da un massimo di tre Vice Presidenti, in aggiunta al Vice Presidente di diritto previsto dall'art. 21.

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea degli anni dispari, che li sceglie fra tutti i soci, su proposta del Presidente, ratificata dalla Giunta.

La Giunta Esecutiva vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea; l’Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

I Vice Presidenti sono eletti per un mandato biennale, e non possono durano in carica consecutivamente per più di sei anni. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti elettivi vengano a mancare nel corso del loro mandato biennale, il Presidente può sottoporre alla Giunta la nomina dei loro sostituti. I Vice presidenti nominati dalla Giunta durano in carica fino alla prima Assemblea svolta in anni dispari.


Art. 36
Disposizioni generali sulle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite e devono essere ricoperte da rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle dei Revisori contabili e dei Probiviri cui agli articoli 37 e 38.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e di Consiglio Direttivo dell’Associazione è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Tutte le cariche, salvo quella del Presidente di Confindustria Bergamo e dei Presidenti di Gruppo, hanno durata biennale e scadono in occasione dell’Assemblea Generale ordinaria del secondo anno successivo a quello della nomina.

Gli eletti alle cariche sociali in sostituzione di persone che abbiano cessato l'incarico prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero stati coloro che essi hanno sostituito.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dal codice etico confederale comporta la decadenza dalla carica, previo accertamento dei Probiviri.


Art. 37
Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea Generale ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea Generale ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.


Art. 38
Probiviri

L’Assemblea Generale degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Bergamo che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 90 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro,tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.


Art. 39
Direzione dell’Associazione

Alla direzione degli uffici di Confindustria Bergamo è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuvato eventualmente da uno o più Vice Direttori.

Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione del personale ed alla direzione degli uffici e dei servizi dell'associazione, del cui funzionamento risponde al Presidente.

Il personale dell'associazione dipende disciplinarmente dal Direttore.

Il Direttore può intervenire con parere consultivo alle riunioni di tutti gli organi, Collegiali e Commissioni, previsti dal presente statuto (esclusi Probiviri), la segreteria dei quali è tenuta dal Direttore medesimo o da funzionari a ciò delegati.

 

TITOLO V
FONDO COMUNE E BILANCI


Art. 40
Fondo comune

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote riscosse a titolo di contributo associativo;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione

L'amministrazione del fondo comune spetta al Consiglio Direttivo.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.


Art. 41
Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

 

TITOLO VI
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 42
Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.


Art. 43
Scioglimento dell’Associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti presenti, sempre che questi ultimi rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutte le aziende associate.

Qualora tale numero di voti non sia rappresentato in prima convocazione, sarà convocata, a termine di statuto, ma comunque non prima di 24 ore dalla data fissata per la prima convocazione, una seconda Assemblea, la quale potrà deliberare lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti, qualunque ne sia il loro numero.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione deve provvedere, a maggioranza assoluta di voti, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

 

NORMA TRANSITORIA

Le modifiche allo Statuto vigente entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell’Assemblea.

Nel rispetto delle previsioni sulle cariche elettive, che alternano anni pari e dispari a seconda dei diversi organi coinvolti, si intende che le cariche e gli organi in scadenza nel 2009 sono prorogati automaticamente al 2010 qualora il loro rinnovo debba effettuarsi negli anni pari.