Linee Guida di comportamento dei collaboratori di Confindustria Bergamo

Principi di ordine generale

  1. In piena sintonia con le posizioni del sistema associativo al quale aderisce, Confindustria Bergamo adotta le presenti Linee Guida di Comportamento, che stabiliscono le linee di condotta e gli standard di integrità, correttezza e trasparenza ai quali devono attenersi tutti i collaboratori di qualunque livello e area di Confindustria Bergamo.

  2. In parallelo al Codice Etico che vale per le imprese associate e per gli imprenditori che rivestono cariche associative, ad ogni collaboratore è richiesto, nell’ambito del rapporto lavorativo, lo svolgimento delle proprie mansioni in conformità alle leggi, alle procedure interne, e alle linee guida di questo documento, sulla base di un impegno personale all’onestà, alla lealtà verso l’associazione ed alla trasparenza in tutte le attività lavorative.

  3. . Nel prendere una decisione inerente l’attività lavorativa, ai fini dell’applicazione delle Linee Guida, ciascun collaboratore dovrà porsi le seguenti domande, cercando una risposta prima di agire:
    - questa decisione è conforme alle regole e ai regolamenti interni?
    - questa decisione aderisce alla lettera e ai principi delle Linee Guida di Comportamento?
    - Può questa decisione essere considerata la più appropriata?
    - Se tale decisione fosse resa di dominio pubblico, potrebbe in qualche modo compromettere o arrecare danno all’immagine dell’associazione?

  4. I principi e i contenuti di queste Linee Guida costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I collaboratori si impegnano ad osservarli dall’atto dell’assunzione in servizio e la loro accettazione è condizione per l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di collaborazione con l’associazione.

  5. L’applicazione delle Linee Guida rientra tra le responsabilità personali e indelegabili di ciascun collaboratore il quale, una volta informato, non potrà invocare a giustificazione del proprio inadempimento la mancanza di conoscenza delle stesse o l’aver ricevuto istruzioni contrarie da qualsivoglia livello gerarchico: le Linee Guida prevalgono quindi rispetto alle istruzioni impartite dall’organizzazione gerarchica interna.

  6. Nell’espletamento dei propri compiti i collaboratori di Confindustria Bergamo assicurano il rispetto delle normative in vigore e adottano tutte le precauzioni necessarie ad evitare che l’associazione e le società o gli enti da essa controllati possano essere coinvolti, direttamente o indirettamente, in operazioni illecite o illegali.

  7. Nello stesso tempo i collaboratori adotteranno un atteggiamento propositivo, agendo di propria iniziativa, quando dovessero rilevare delle deviazioni nei processi lavorativi rispetto ai principi qui delineati e non assumeranno quindi una condotta di tolleranza passiva a fronte di situazioni contrarie o a infrazioni.

  8. I superiori gerarchici non dovranno approvare o tollerare infrazioni da parte dei propri collaboratori e nel caso dovessero riscontrare delle violazioni dovranno contestarle immediatamente all’interessato e renderle note alla Direzione.

  9. L’osservanza da parte dei collaboratori di Confindustria Bergamo delle Linee Guida di Comportamento deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali. La violazione delle norme da parte dei collaboratori sarà considerato inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ed illecito disciplinare, con ogni relativa conseguenza di legge.

  10. L’insieme delle Linee Guida di Comportamento potrà essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dai collaboratori stessi.

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Gestione trasparente e indipendenza

  1. I collaboratori dovranno adottare tutte le procedure necessarie ad assicurare la trasparenza delle informazioni e delle decisioni.

  2. Per finalità operative, l’informazione è trasparente quando riflette con precisione la realtà.

  3. Una decisione è ritenuta trasparente quando risponde ai seguenti requisiti:
    - si basa su un’analisi razionale dei rischi
    - lascia tracce dei suoi fondamenti
    - privilegia gli interessi dell’associazione rispetto a qualunque altro tipo di interesse
    - se non di propria competenza, è stata presa con l ’approvazione del livello gerarchico adeguato.

  4. Nel rispetto del diritto di associazione, i collaboratori di Confindustria Bergamo comunicano al Direttore la propria personale e privata adesione ad associazioni o organizzazioni, anche a carattere non riservato, che abbiano implicazione con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio.

  5. I collaboratori di Confindustria Bergamo non sono in ogni caso autorizzati, in nome dell’associazione, a sostenere pubblicamente partiti politici, né a partecipare a campagne elettorali, né a prendere parte in conflitti religiosi, etnici, politici o internazionali.

  6. I collaboratori non costringono altri dipendenti ad aderire ad altre associazioni ed organizzazioni, né li inducono a farlo.

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Conflitti di interesse

  1. I collaboratori di Confindustria Bergamo mantengono una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o di svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

  2. Non svolgono alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegnano ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’associazione. I collaboratori di Confindustria Bergamo si astengono da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’associazione e tengono informato il Direttore dei propri rapporti con gli organi di stampa.

  3. Esiste un conflitto di interessi, reale o potenziale, quando una relazione fra un collaboratore di Confindustria Bergamo e un terzo potrebbe risultare di pregiudizio agli interessi dell’associazione.

  4. Si considererà contrario alle Linee Guida qualsiasi comportamento lavorativo che determini un indebito beneficio personale per i dipendenti o per i loro familiari a danno degli interessi dell’associazione o di qualcuna delle società o degli enti da essa controllati, ovvero ancora di chiunque abbia un interesse legittimo (associati, clienti, fornitori, altri dipendenti).

  5. Tutti i collaboratori devono, nei loro rapporti con clienti, fornitori, consulenti, contraenti e concorrenti, privilegiare gli interessi dell’associazione rispetto ad ogni altra situazione che possa comportare un beneficio personale, reale o potenziale, per se stessi o per i propri familiari.

  6. I collaboratori si astengono dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri (ovvero: di parenti stretti o conviventi; di individui od organizzazioni con cui abbiano cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito e debito; di enti, associazioni, comitati, società di cui siano amministratori o gerenti) e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il Direttore.

  7. I collaboratori sono tenuti a comunicare in forma scritta alla Direzione tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che abbiano avuto nell’ultimo quinquennio e tutte le altre situazioni concernenti i propri interessi economici che possano porli in conflitto di interessi con la funzione svolta. Su motivata richiesta del Direttore, essi forniscono ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

  8. Nella stipulazione di contratti per conto dell’associazione, i collaboratori non ricorrono a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrispondono o promettono ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.

  9. I collaboratori non concludono, per conto dell’associazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente, nel qual caso si astengono dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto. Il collaboratore che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento e assicurazione, per conto dell’associazione, ne informa per iscritto il Direttore.

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Doni e altre forme di omaggi

  1. Ai collaboratori di Confindustria Bergamo non è consentito chiedere né accettare, neanche in occasione di festività, doni o altre forme di omaggio, salvo quelli di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come impropri vantaggi.

  2. I collaboratori che ricevano omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno consultare la Direzione allo scopo di ricevere istruzioni in merito all’accettazione.

  3. Non potranno in nessun caso essere accettati regali sotto forma di denaro o di beni facilmente convertibili in denaro.

  4. Le restrizioni al ricevimento di regali o offerte di servizi si estendono anche ai familiari.

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Rapporti con le imprese associate

  1. I collaboratori devono stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con le imprese associate. Nei rapporti con le imprese associate e con i loro interlocutori, dimostrano la massima disponibilità e agevolano l’esercizio dei diritti associativi, favorendo l’accesso alle informazioni e ai servizi a cui abbiano titolo.

  2. Nello svolgimento dell’attività non rifiutano prestazioni a cui siano tenuti, rispettano gli appuntamenti e rispondono sollecitamente alle richieste.

  3. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni i collaboratori adottano un linguaggio chiaro e comprensibile.

  4. I collaboratori si preoccupano degli standard di qualità, quantità e continuità del servizio erogato dall’associazione.

  5. Le attività di consulenza, nonché le indicazioni operative e comportamentali forniti agli associati devono essere in ogni caso conformi alle vigenti disposizioni di legge e rispettose dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.

  6. I collaboratori di Confindustria Bergamo, nell’adempimento della prestazione lavorativa, assicurano la parità di trattamento tra i soci che vengono in contatto con l’associazione. A tal fine, essi non rifiutano né accordano ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

  7. I collaboratori si attingono a corrette modalità di svolgimento dell’attività di loro competenza. Nel caso di illegittime pressioni informano immediatamente la Direzione.

  8. I collaboratori non prendono impegni né fanno promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l’ufficio, se ciò possa generare sfiducia nell’associazione e nella sua dipendenza e imparzialità.

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Comportamento in servizio e valutazione dei risultati

  1. I collaboratori di Confindustria Bergamo ispirano le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura delle funzioni che sono state loro assegnate. Nel rispetto dell’orario di lavoro, dedicano la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, compreso l’aggiornamento professionale, si impegnano ad adempierle nel modo migliore ed efficiente e assumono le responsabilità connesse ai propri compiti.

  2. I collaboratori, salvo giustificato motivo, non ritardano né affidano ad altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.

  3. Nel rispetto del normale svolgimento del rapporto di lavoro, limitano le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

  4. I collaboratori non accettano da soggetti diversi dall’associazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali sono tenuti per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.

  5. I collaboratori non sfruttano la posizione ricoperta nell’organizzazione per ottenere utilità che non spettino loro, né nei rapporti privati agiscono in modo da nuocere all’immagine dell’associazione.

  6. I dipendenti forniscono tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall’ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; sollecita risposta; tipologia delle informazioni e/o consulenze richieste, durata delle medesime.

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Utilizzo prudente e responsabile dei beni e del patrimonio informativo

  1. I collaboratori di Confindustria Bergamo dovranno garantire il corretto utilizzo dei beni aziendali dell’associazione. In generale, non utilizzano a fini privati materiale o attrezzature di cui dispongono per ragioni di ufficio.

  2. Conformemente alla normativa in vigore, i collaboratori sono responsabili di proteggere il patrimonio aziendale e ogni altra proprietà, materiale o immateriale, dell’associazione da utilizzi non autorizzati, danni o perdite derivanti da imperizia, negligenza o dolo.

  3. Salvo casi di urgenza, non utilizzano le linee telefoniche dell’ufficio per esigenze personali.

  4. Solo le persone espressamente autorizzate possono avere accesso alle informazioni interne dell’associazione, siano esse in forma cartacea o su supporto magnetico, elettronico od ottico, per i fini e per i periodi specificati nelle relative autorizzazioni.

  5. Le passwords o le parole chiave, che equivalgono alla firma dei collaboratori, possono essere conosciute solo dai rispettivi titolari e non possono essere divulgate a terzi.

  6. Non è permesso l’utilizzo di software non conformi agli standard ufficiali, salvo autorizzazione dei tecnici competenti. I collaboratori dovranno astenersi dall’introdurre copie illegali di software nel sistema informatico dell’associazione.

  7. I collaboratori di Confindustria Bergamo saranno direttamente responsabili dell’adozione di tutte le misure necessarie per preservare il patrimonio informativo dell’associazione da rischi di danneggiamenti o perdite, e dovranno provvedere alla relativa custodia.

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diritti di proprietà intellettuale

  1. I diritti di proprietà intellettuale derivanti da invenzioni sviluppate nell’ambito dell’attività lavorativa appartengono all’associazione che conserva il diritto ad utilizzarle, nei modi e nei tempi che considererà più opportuni, in conformità con la normativa vigente.

  2. La titolarità della proprietà intellettuale si estende ai progetti, ai sistemi, ai procedimenti, alle metodologie, agli studi, ai rapporti, alle proiezioni o ad ogni altra forma di attività sviluppata dall’associazione o per conto dell’associazione.

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Riservatezza delle informazioni

  1. I collaboratori di Confindustria Bergamo non utilizzano a fini privati le informazioni riservate di cui dispongono per ragioni di ufficio.

  2. I collaboratori di Confindustria Bergamo devono salvaguardare il carattere riservato delle informazioni a cui hanno avuto accesso nell’adempimento delle proprie attività lavorative, anche se tali informazioni non sono specificamente classificate come riservate e non ineriscono specificamente l’associazione, ma riguardano imprese associate, loro titolari o referenti, clienti, concorrenti, fornitori, collegati con le attività dell’associazione.

  3. Il comportamento del collaboratore che divulghi o che faciliti la divulgazione di informazioni interne relative alle attività dell’associazione costituirà grave inadempimento dell’obbligo di riservatezza.

  4. Le informazioni dovranno essere mantenute riservate in conformità con le normative vigenti, sino a quando non diverranno di dominio pubblico.