Gruppo 23 luglio
presentazione
Il gruppo 23 luglio è una emanazione della “Scuola di relazioni industriali” del Servizio sindacale/previdenziale di Confindustria Bergamo.
Si tratta di una data simbolica per gli interventi riformatori, che vuole essere benaugurale anche per l’iniziativa di un gruppo di studio interdisciplinare costituito con l’intento di agevolare ulteriormente, attraverso l’elaborazione e diffusione di valutazioni tecnico-giuridiche e conseguenti formule operative, l’evoluzione della normativa giuslavoristica, per adeguare il diritto vigente alle esigenze, in continua evoluzione, del mercato del lavoro.
Ma con quale approccio?
La fase di concertazione di livello nazionale, fondamentale per garantire l’aderenza della normazione alle esigenze rappresentate dalle parti sociali, è tendenzialmente completa, in quanto svolta sia a livello interconfederale che categoriale in relazione ai principali istituti e procedure. Difettano ancora, in molte realtà, le regolamentazioni aziendali. Tuttavia la carenza di concertazione diffusa nelle singole imprese trova fondamento sia in limiti intrinseci di sistema, di fatto non ovviabili (stante la prevalenza delle PMI, le preclusioni di alcune componenti del mondo sindacale, le priorità imposte dalle ricorrenti crisi di mercato), sia nell’efficacia comunque esprimibile dalla normazione imperativa, nazionale o regionale, nonché nella facoltà - perdurante ma sovente sottostimata - di regolamentazione unilaterale o individuale dei rapporti di lavoro, quale fonte normativa aggiuntiva alla contrattazione collettiva ed alla legislazione.
Le finalità
L’intervento legislativo resta imprescindibile cardine per consentire il dispiegamento positivo dei confronti collettivi, sia come quadro di riferimento per le rivendicazioni sia come limite per la produzione delle discipline categoriali ed aziendali. Muovendo da tale assunto, il “Gruppo 23 luglio” propone l’elaborazione di ipotesi d’intervento legislativo riconoscendo, quali criteri-guida per l’elaborazione di proposte applicabili in ambito nazionale o regionale, alcune riflessioni condivise:
- principio di sussidiarietà. Applicazione sistematica del livello
regolamentare più prossimo alle singole esigenze di impresa, contemperato
con le disponibilità dei singoli dipendenti interessati, pertanto
attribuendo priorità alla disciplina del rapporto individuale di
lavoro. La gestione delle risorse umane, per evitare distorsioni dovute
sia a valutazioni extra-aziendali sia ad un eccessivo scostamento tra
le discipline introdotte ed i contesti organizzativi su cui impattano,
deve essere impostata riconoscendo la progressione
1) regolamento aziendale -> 2) contratto individuale -> 3) contratto collettivo
delegando alla fase successiva solo quanto non legittimamente od opportunamente definibile in quella precedente;
- principio di impositività. Ricorso diretto alle sole disposizioni di legge, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro, in tutti gli ambiti in cui non operino rinvii espliciti alla contrattazione collettiva, ad eccezione dell’eventuale scelta condivisa di produrre negoziazioni ulteriori, purché equilibrate negli esiti ovvero fondate su scambi negoziali tra nuove concessioni reciproche, introduttive di modalità organizzative e gestionali innovative che di fatto non comportano sovrapposizioni con le vigenti regolamentazioni legislative;
- principio di scientificità. Valorizzazione del ruolo della riflessione dottrinale rispetto alla progressione autoreferenziale assunta dagli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità, prevenendo derivazioni improprie nelle modalità di produzione del diritto reale, che ha di fatto attribuito al potere giudiziario una facoltà di statuizione in alcuni casi extracostituzionale, in quanto non riscontrabile nei principi giuridici posti a fondamento del vigente modello ordinamentale;
- approccio minimale. Per economia nei tempi e nella gestione delle competenze, per non produrre involuzioni, per non svilire gli sforzi concertativi già prodottisi, proposizione di interventi basati su semplici correttivi al quadro normativo vigente, per eliminare distorsioni applicative o adeguare i contenuti del processo riformatore già sviluppato.


