Gruppo 23 luglio

proposte

1) Legislazione nazionale - Modifiche T.U. sull'immigrazione
2) Legislazione nazionale - Mercato del lavoro 1 - Mercato del lavoro 2
1) Contrattazione - Partecipazione dei lavoratori

1) Legislazione nazionale

5 febbraio 2009 - Modifiche T.U. sull'immigrazione

Proposta: modifica dell'art.27 del D.Lgs. n.286 del 25 luglio 1998, concernente gli ingressi in Italia per lavoro di personale straniero in casi particolari.

Segnaliamo che il Governo ha presentato al Senato un suo emendamento al ddl 733, in materia di sicurezza pubblica, con il quale si introduce una modifica all'art 27 del TU immigrazione - ingressi in deroga al decreto flussi.
Sembra una proposta volta a semplificare e rendere più veloce il procedimento di ingresso di personale altamente qualificato (in particolare è di nostro interesse la lettera a, che norma l'ingresso di dirigenti e quadri) ma vorremmo una qualche vostra valutazione, dettata dall'esperienza sull'esistente: pertanto vi chiediamo la cortesia di segnalarci, possibilmente entro 10 giorni all'indirizzo email gruppo23luglio@confindustria.bg.it, se, a vostro giudizio, si possono intravedere criticità molto rilevanti nella proposta governativa.

Ad oggi la procedura di ingresso è la seguente:

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata telematicamente allo Sportello Unico c/o la Prefettura territorialmente competente in riferimento al luogo dove il lavoratore svolgerà la sua attività.
Una volta acquisita la richiesta online, lo Sportello Unico convoca, una prima volta, il datore di lavoro che dovrà presentarsi con la seguente documentazione:

Lo Sportello Unico per l'immigrazione inoltre si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva come per esempio:

Lo Sportello Unico per l'immigrazione chiede i pareri favorevoli a Questura e DPL e, in caso positivo, convoca nuovamente il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta (che il datore dovrà trasmettere al lavoratore all'estero) e la firma del contratto di soggiorno.

Il lavoratore con il nulla osta dovrà recarsi presso il Consolato - Ambasciata italiani del Paese di origine e richiedere il visto di ingresso.
Una volta ottenuto il visto e dopo l'ingresso in Italia, il lavoratore, entro 8 giorni, deve presentarsi allo Sportello Unico, per la firma del contratto di soggiorno, l'attribuzione del codice fiscale e la compilazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Tempistica per l'autorizzazione: il tempo necessario per il rilascio dell'autorizzazione è attualmente di circa due mesi.

Il testo sotto riportato è aggiornato con le modifiche suggerite dal Servizio stranieri di Confindustria Bergamo.


Al comma 1, dopo la lettera n), e` inserita la seguente:
"n-bis) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a) e c) è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e` presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
L'intera procedura dovrà esaurirsi entro il termine ordinatorio di 20 giorni.
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto, direttamente o tramite la loro associazione di rappresentanza territoriale, con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito Protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto Collettivo di lavoro di categoria"".

L'istanza per l'ingresso di stranieri per "motivi familiari - familiari al seguito" potrà essere inoltrata contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1-ter, al fine di consentire il rilascio contemporaneo dei visti per lavoro e per familiari al seguito e il successivo ingresso in Italia.

Conseguentemente dopo il comma 1, e` aggiunto il seguente:
"1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera n-bis) del comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

2) Legislazione nazionale

4 Novembre 2009 - MERCATO DEL LAVORO

Si riportano di seguito le proposte inoltrate dal Servizio Sindacale di Confindustria Bergamo al Comitato Tecnico Relazioni Industriali di Confindustria.

1) Forme di rapporto di lavoro

Mantenimento del novero di istituti attualmente a disposizione delle imprese, in quanto comunque tutti in qualche misura utilizzati, seppure in misura molto diversificata (minimo ricorso a staff leasing, lavoro a chiamata, apprendistato di terzo livello etc). Introduzione di alcuni correttivi alla normativa di fonte legale vigente, finalizzati ad una maggiore elasticità gestionale ovvero a titolo non esaustivo:

In generale sarebbe utile la conservazione del regime normativo attuale, anche per quanto attiene gli oneri previdenziali, purché non ulteriormente incrementati, con l’adozione di specifici interventi modificativi che favoriscano la risoluzione di problematiche interpretative od applicative.


2) Sostegno al reddito per i rapporti non standard.

Per agevolare i processi di riorganizzazione delle imprese, che comportano con frequenza incrementale la ridefinizione quantitativa e/o qualitativa degli organici, il sostegno al reddito dovrebbe favorire l’inserimento presso altra azienda. Andrebbero quindi valorizzati non tanto i trattamenti di integrazione salariale quanto piuttosto gli ammortizzatori correlati alla cessazione del rapporto, tra i quali l’indennità di disoccupazione. In particolare si potrebbe: a) intervenire sulla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ex L. 160 del 20 maggio 1988, parificando la percentuale di computo a quella prevista, per l’indennità ordinaria, dai commi 25-27 della Legge n.247/2007, in modo da favorire il sostegno al reddito del personale titolare di rapporti di breve durata nelle fasi di ricerca di nuova occupazione; b) estendere al personale apprendista sia la contribuzione sia la spettanza dell’indennità di disoccupazione ordinaria e straordinaria; c) introdurre forme integrative per l’ipotesi di personale titolare di trattamenti di disoccupazione eccedenti il massimale, ad esempio attivando a tal fine una nuova gestione separata Fasi; d) considerare utili ai fini del computo dei requisiti minimi di contribuzione per la maturazione del diritto all’indennità anche i periodi di cassa integrazione e la necessaria copertura contributiva potrebbe derivare dall’attivo della gestione INPS delle integrazioni salariali

3) Formazione continua.

Sarebbe utile che i provvedimenti legislativi favorissero: a) l’applicazione degli interventi finanziati dalla Legge n.236/1993 ai lavoratori in mobilità, che i dispositivi regionali sovente escludono dal novero dei percettori. Una quota degli importi andrebbe opportunamente riservata al soddisfacimento di tale specifica fattispecie destinata a crescere nei prossimi mesi; b) lo storno, per l’esecuzione di politiche attive del lavoro, di quote dei finanziamenti per la cassa integrazione in deroga non fruiti, riguardanti il biennio 2009-2010, per destinarli ad interventi di politica attiva del lavoro.


4) Placement.

Sarebbe forse opportuno che gli interventi legislativi favorissero le attività di ricerca e selezione del personale anche correlando una parte dei finanziamenti forniti alle amministrazioni regionali e/o provinciali, per l’esecuzione di interventi di politica attiva del lavoro, a dispositivi basati sul riconoscimento di premi per l’assunzione di lavoratori in difficoltà occupazionale. Si tratterebbe della valorizzazione di un sistema già sperimentato positivamente in varie provincie della Regione Lombardia, con interventi che hanno considerato nel novero delle “categorie svantaggiate” il personale in mobilità o cassintegrato, divenuto portatore di una agevolazione economica aggiuntiva ed a termine (bonus economici in cifra fissa fruibili dal datore procedente all’assunzione entro una data prefissata) che tende a stimolare il coinvolgimento attivo nella ricerca di occupazione.

 

1 Luglio 2010 - MERCATO DEL LAVORO 2

Si riportano di seguito le valutazioni condivise dai Servizi Sindacali di Confindustria Bergamo, Unindustria Bologna, Unione Industriale Pisana, Confindustria Vicenza, sul tema della Riforma del Mercato del Lavoro.

Il contesto legislativo e contrattuale

L’elaborazione normativa riferita alle politiche attive del lavoro ha assunto, negli ultimi anni, linee di indirizzo che valorizzano l’ambito d’intervento regionale, attribuendo a tale dimensione - ed in alcuni territori anche al livello provinciale, per il regime di deleghe applicato - il compito di promuovere soluzioni adeguate alle specificità dei contesti su cui impattano. In particolare nell’evoluzione contrattuale e legislativa dell’ultimo quinquennio tali amministrazioni hanno acquisito specifico rilievo nel governare la complessa fenomenologia dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché lo sviluppo dell’occupabilità.

In particolare:

a) le relazioni sindacali in tema di mercato del lavoro sembrano avere assunto non - come invece avvenuto in relazione ai temi economici, a seguito della declinazione negli accordi categoriali del protocollo del 23 luglio 1993 - un’impostazione bipolare, che peraltro da tempo ha esaltato il ruolo aziendale a discapito del piano di confronto nazionale, tendenzialmente precludendo ulteriori interventi di livello intermedio (provinciale, interprovinciale, regionale, di area etc.), ma una struttura triangolare, che assegna anche alla dimensione prevalentemente regionale compiti di rilievo. Tra le varie tematiche afferenti le dinamiche dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro è poi forse il tema della formazione professionale ad evidenziare maggiormente, da alcuni anni, l’efficacia esprimibile dalle negoziazioni. A titolo esemplificativo si consideri che le prassi operative che da tempo definiscono le modalità di fruizione del fondo nazionale occupazione di cui all’art.118 della Legge n.388 del 23 dicembre 2000, attente a valorizzare il ruolo gestionale delle amministrazioni decentrate (si tratta di uno dei primi interventi di valorizzazione dei contesti locali nell’impostazione di strumenti operativi finalizzati ad accrescere l’occupabilità), hanno ottenuto riscontro nelle modalità di gestione dei percorsi formativi sostenuti da Fondimpresa, che per varie formule di finanziamento riportano ad intese territoriali ratificate dalle associazioni datoriali e sindacali, fatte salve le difficoltà che le hanno impedite, talvolta ed in taluni territori, a causa della posizione espressa dalle Organizzazioni sindacali.

b) in merito alla normativa legislativa, le discipline più recenti che sembrano avere maggiormente e direttamente riconosciuto la potestà regolamentare di livello regionale nell’implementare modelli operativi finalizzati a favorire l’inserimento al lavoro, sono rappresentate dalla disciplina agevolativa riferita al personale disabile e specificamente al regime delle convenzioni di cui agli artt.11 e 12 della Legge n.68 del 12 marzo 1999, oggetto di attenzione anche nel Protocollo sul Welfare del 2007, nonché - nelle aree che ne hanno potuto fruire - dai c.d. ammortizzatori in deroga.

Si consideri peraltro che, nell’ipotesi sub b), interviene anche una disciplina dei tempi degli interventi la quale, pur corrispondendo nell’impostazione e nelle finalità ai principi della concertazione a tempo determinato, prevista dalle norme della decretazione attuativa della Legge n.30 del 14 febbraio 2003 (in relazione a vari istituti il D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003 aveva infatti disposto, come è noto, il subentro della normazione legislativa qualora non fossero intervenute intese sindacali entro limiti temporali predefiniti), si contraddistingue per una maggiore rigidità, dettata dall’esigenza indifferibile di proporre le istanze di fruizione dei capitolati di spesa pubblica (partecipando ai bandi, richiedendo i servizi a sportello disponibili sino ad esaurimento dei fondi etc.) rispettando i termini, solitamente annuali od infra-annuali, previsti dalle singole procedure. Ne deriva l’impossibilità o comunque la difficoltà di introdurre deroghe al regime delle scadenze, quindi l’insorgenza di un quadro normativo tendenzialmente vincolato da tempistiche imperative, non ordinatorie. In tale contesto inoltre il ruolo delle parti sociali appare meno certo, in quanto le discipline di rinvio non sempre specificano le modalità del coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza dei datori e dei prestatori di lavoro, che sovente pare esaurirsi - salvo che le amministrazioni promuovano un differente approccio gestionale - nell’attività routinaria delle commissioni per le politiche del lavoro, ad eccezione delle poche circostanze in cui può assumere, per eccezionale rinvio legislativo, una maggiore incisività.

Problematiche operative

Inserita nel contesto sopra rappresentato, la progressiva liberalizzazione delle procedure di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, intensificata dal D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003, non ha prodotto risultati adeguati alle attuali esigenze del mercato del lavoro. La gestione pubblica residuale di tale servizio interessa una quota estremamente ridotta di inserimenti al lavoro, mentre le agenzie per l’impiego operano con modalità di fatto non conformi al modello delineato dal quadro normativo vigente. Rispetto alle finalità della legislazione istitutiva alcuni istituti risultano infatti sottoutilizzati (staff leasing, lavoro a chiamata, lavoro accessorio, apprendistato di terzo livello), altri sono applicati con modalità difformi (il lavoro somministrato od a termine con finalità di inserimento a tempo indeterminato). La moltiplicazione delle formule di inserimento al lavoro e delle norme che ne disciplinano l’applicazione ha creato un novero di procedure, ordinarie od eccezionali, pubbliche e private, articolato ma poco efficace. Si tratta di discrasie riconducibili a vincoli esterni al sistema delineato dall’intervento legislativo degli ultimi anni, istitutivo di modalità ed istituti tra loro effettivamente integrati, nell’impostazione teorica, ma rispetto ai quali operano ostacoli che ne impediscono una efficace declinazione operativa. Si considerino a tale proposito:

a) per quanto attiene l’intervento pubblico, la diffusa carenza di competenza e di propensione al servizio espressa dagli operatori dei centri per l’impiego, l’assenza di norme che dispongano l’obbligo di attivare procedure correttive in presenza di risultati inadeguati, le eccessive differenziazioni nelle modalità di gestione delle banche dati implementate nelle singole provincie, la frammentazione delle liste di disoccupazione non collegate tra loro a livello interprovinciale od interregionale, la tendenziale assenza di sistemi efficaci (non esistenti o non applicati) di verifica della permanenza della disponibilità al lavoro (in particolare per le liste dei disabili ex art.1 L. n.68/1999 e dei lavoratori in mobilità ex art.8 L. n.223/1991), il continuo ritardo nel processo di uniformazione e diffusione del libretto formativo del cittadino, previsto dalla decretazione legislativa del 2003 ma sostanzialmente inattuato;

b) per quanto attiene l’intervento privato, la sussistenza di vincoli normativi che tendono a rallentare la diffusione e l’operatività delle iniziative avviate, la presenza di legislazioni regionali autoreferenziali che in parte comprimono il ruolo dei soggetti privati rispetto agli operatori pubblici, intervenendo sia nelle fasi di accreditamento sia nelle modalità di attribuzione delle competenze e dei finanziamenti, la carenza di formule di raccordo sistematico con le amministrazioni locali che consentano l’attivazione, a valere sui fondi pubblici, di processi formativi e di incentivi all’assunzione.

Occorrerebbe evidentemente maggiore condivisione di dati tra i centri per l’impiego, maggiore uniformità nelle procedure, maggiore dettaglio nella definizione dei profili inseriti nelle banche dati, la loro piena accessibilità ai datori di lavoro, l’aggiornamento tempestivo delle liste.

L’evoluzione normativa, oltre a supplire alle carenze di sistema succitate, dovrebbe poi adeguare le modalità di inserimento al lavoro rispetto al contesto di mercato che caratterizzerà il quinquennio sopravveniente, prevedibilmente contraddistinto - durante le prossime fasi di ripresa progressiva, graduale ed incerta - dal ricorso diffuso a contratti non standard e dall’esigenza di professionalità specifiche, adeguate alle necessità aziendali imposte dalle riorganizzazioni avviate e dalla diversa domanda di lavoro che verrà espressa da un mercato in trasformazione ed alla quale dovrà adeguarsi l’offerta formativa, che dovrà a sua volta fondarsi su analisi adeguate dei relativi fabbisogni. A tal fine sono ipotizzabili 3 linee di intervento legislativo:

1) norme che agevolino la transizione al lavoro per i rapporti non standard.

Per agevolare i processi di riorganizzazione delle imprese, che comportano con frequenza incrementale la ridefinizione quantitativa e/o qualitativa degli organici, nuove forme di sostegno al reddito potrebbero favorire l’inserimento presso altre aziende del personale espulso dai cicli produttivi. Andrebbero quindi valorizzati gli ammortizzatori sociali, individuali e collettivi, correlati alla cessazione del rapporto ed alla ricerca di nuova occupazione, tra i quali l’indennità di disoccupazione. In particolare si potrebbe: a) intervenire sulla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ex L. 160 del 20 maggio 1988, parificando la percentuale di computo a quella prevista, per l’indennità ordinaria, dai commi 25-27 della Legge n.247/2007, in modo da favorire il sostegno al reddito del personale titolare di rapporti di breve durata nelle fasi di ricerca di nuova occupazione; b) estendere al personale apprendista sia la contribuzione sia la spettanza dell’indennità di disoccupazione ordinaria e straordinaria; c) introdurre forme integrative per l’ipotesi di personale titolare di trattamenti di disoccupazione eccedenti il massimale, ad esempio attivando a tal fine una nuova gestione separata Fasi; d) considerare utili ai fini del computo dei requisiti minimi di contribuzione per la maturazione del diritto all’indennità anche i periodi di cassa integrazione e la necessaria copertura contributiva potrebbe derivare dall’attivo della gestione INPS delle integrazioni salariali. Tutti gli interventi sopra richiamati andrebbero peraltro subordinati all’effettiva e comprovata ricerca di nuova occupazione, ad esempio correlando le prestazioni alla partecipazione ad attività formativa od a interventi di outplacement individuali o collettivi.

2) Norme che agevolino il reinserimento al lavoro del personale in mobilità.

Sarebbe utile che, ad integrazione degli interventi limitati realizzabili con i fondi interprofessionali (avviso 2/2010 di Fondimpresa), i provvedimenti legislativi favorissero sistematicamente: a) l’applicazione degli interventi finanziati dalla Legge n.236/1993 ai lavoratori in mobilità, che i dispositivi regionali sovente escludono dal novero dei percettori. Una quota degli importi andrebbe opportunamente riservata al soddisfacimento di tale specifica fattispecie destinata a crescere nei prossimi mesi; b) lo storno, per l’esecuzione di politiche attive del lavoro, di quote dei finanziamenti per la cassa integrazione in deroga.

3) Norme di sostegno all’adozione, a livello locale, di politiche attive basate su sistemi incentivanti

Sarebbe opportuno che gli interventi legislativi favorissero le attività di ricerca e selezione del personale anche correlando una parte dei finanziamenti forniti alle amministrazioni regionali e/o provinciali, per l’esecuzione di interventi di politica attiva del lavoro, a dispositivi basati sul riconoscimento di premi per l’assunzione di lavoratori in difficoltà occupazionale. Si tratterebbe della valorizzazione di un sistema già sperimentato positivamente in alcune provincie e regioni, con interventi che hanno considerato nel novero delle “categorie svantaggiate” il personale in mobilità o cassintegrato, divenuto portatore di una agevolazione economica aggiuntiva ed a termine (bonus economici in cifra fissa fruibili dal datore procedente all’assunzione entro una data prefissata) che tende a stimolare il coinvolgimento attivo nella ricerca di occupazione. A tal fine si potrebbe anche consentire alle agenzie per il lavoro, previa specifica disposizione normativa che le autorizzi e regolamenti la procedura, di ricevere dalle amministrazioni competenti profili e qualifiche dei lavoratori interessati da mobilità e cassa integrazione straordinaria anche in deroga, ai fini della ricollocazione presso aziende in cerca di personale, prevedendo il riconoscimento di bonus economici correlati ai risultati e a valere sempre sulle risorse destinate alle politiche attive.

1) Contrattazione

4 novembre 2009 - Partecipazione dei Lavoratori

All’esito di una riflessione di politica sindacale nonché di approfondimenti di carattere tecnico, condotti internamente alla nostra associazione con il coinvolgimento dei referenti delle attività di servizio che si occupano della gestione dei rapporti di lavoro nonché di un campione di responsabili del personale, rappresentativo della base associativa, è stata condivisa la valutazione di seguito riportata, riferita al dibattito in corso sulla partecipazione dei lavoratori:

  1. èopportuno che sia elaborata da Confindustria una proposta che anticipi possibili interventi legislativi e che prescinda formalmente e sostanzialmente da tutti i DDL presentati in Parlamento, al fine di confermare l’autonomia delle valutazioni esprimibili dal sistema di rappresentanza delle imprese;
  2. è opportuno che tale proposta consideri unitariamente, per esigenze di razionalità, sia la partecipazione di tipo economico sia la partecipazione di tipo gestionale e che risulti allineata, per esigenze di coerenza, alle riflessioni già espresse da Confindustria negli incontri del 10 settembre e del 1 ottobre.

A tal fine si potrebbe nuovamente proporre di valorizzare l’esperienza dei PDR, proponendo l’introduzione di agevolazioni contributive proporzionalmente maggiori per le imprese sottoscrittrici di accordi aziendali di contenuto economico che dovessero prevedere anche l’introduzione volontaria di forme di partecipazione dei dipendenti all’attività d’impresa. Si potrebbe ipotizzare una percentuale di riduzione della aliquota contributiva riferite ai PDR, a fronte di intese che dispongano contestualmente l’adozione di una o più forme di partecipazione estratte da un elenco tassativo, comprensivo sia di modelli rigidi, come l’inserimento di rappresentati dei lavoratori in organi di controllo, sia di modelli più leggeri e più facilmente diffondibili, come l’istituzione di commissioni congiunte di verifica approfondita e periodica dell’andamento degli indicatori di redditività o produttività a cui è correlata la maturazione del premio. Avendo inoltre il Ministro del Lavoro espresso, come riportato nella circolare confederale di commento all’incontro del 10 settembre, l’intendimento che le relazioni partecipative siano utili al superamento della conflittualità, si potrebbe ipotizzare l’adozione necessaria, negli accordi di cui sopra, di specifiche clausole di raffreddamento riguardanti le fasi di rinnovo degli accordi sul PDR migliorative di quanto eventualmente già previsto dalla contrattazione nazionale di categoria. Per contenere ulteriormente la conflittualità il modello potrebbe infine contemplare il ricorso necessario a procedure arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie attinenti l’effettività della partecipazione, nel senso del rinvio a un soggetto terzo dell’accertamento della congruità del livello di informazione e consultazione realizzato rispetto ai contenuti delle clausole introduttive del sistema partecipativo, prevedendo anche in tale circostanza l’applicazione di un periodo di raffreddamento durante l’esecuzione della procedura accertativa.

La proposta consentirebbe l’attivazione di un modello partecipativo interamente basato sulla volontaria adesione delle imprese e su forme di incentivazione, permettendo alle imprese intenzionate a coinvolgere maggiormente i lavoratori l’accesso ad agevolazioni contributive, senza precludere alle imprese dissenzienti la possibilità di opporre un rifiuto totale.