Proprietà
industriale
- L’invenzione industriale
- Il modello di utilità
- Il PCT
- Il Brevetto Europeo
- Il marchio
- Il Marchio Comunitario
- Il Marchio Internazionale
- Disegni e Modelli in Italia
- Il Modello Internazionale
- Il Disegno e Modello Comunitario
- Newsletter
- Nuovo codice Proprietà Industriale
PREMESSE
Gli argomenti trattati sono solo un contributo, ancorché parziale,
alla miglior conoscenza di ciò che si attiene alla Proprietà
Industriale, in particolare per quanto riguarda l’Italia ed il contesto
convenzionale che in questo settore la vede interessata.
I vari argomenti sono trattati sinteticamente per fornire una carrellata
sufficientemente significativa per un “primo approccio” da parte
dei non addetti ai lavori.
Quanto segue, pertanto, non è, né vuol essere, esaustivo della
materia trattata: l’elaborato deve essere inteso solo come stimolo
ad un maggior approfondimento, sia in senso generale che specifico, restando
a carico degli operatori del diritto industriale le applicazioni specifiche.
Davide Luigi Petraz
- In Italia, e nella maggior parte degli Stati, un brevetto per invenzione
dura al massimo 20 anni se annualmente vengono pagate le relative tasse
di mantenimento in vita; al deposito della domanda, in Italia, si pagano
le prime tre annualità.
- Il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione rimane segreto
per 18 mesi. In Italia, il titolare può chiedere che la propria domanda
di brevetto venga messa a disposizione del pubblico dopo 3 mesi dalla data
di deposito. Gli effetti di una domanda di brevetto decorrono dalla data
in cui il contenuto è reso accessibile ai terzi.
- Fino a quando il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione è
segreto, non è opportuno comunicare a terzi il contenuto della stessa
senza precisi accorgimenti.
- Il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione depositata in Italia
è protetto provvisoriamente in quasi tutto il mondo per 12 mesi,
trascorsi i quali la protezione continua solo negli Stati ove la domanda
di brevetto è stata estesa e diviene esclusiva solo quando il brevetto
viene concesso.
- Negli Stati in cui è previsto l'esame di merito, oltre alle spese
di deposito e di mantenimento, ci sono le spese per le procedure d'esame
e le spese per superare l'eventuale opposizione alla concessione finale,
da terzi interessati, ove previsto (es.: nella procedura del Brevetto Europeo).
- Il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione non deve essere
stato divulgato prima di procedere al deposito della domanda, per esempio
vendendo o anche solo proponendo il relativo prodotto; può essere
solo oggetto di prove e sperimentazioni a condizione che ciò sia
contrattualmente regolato.
- Il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione non deve essere
riproduzione di ciò che è già presente altrove, né
deve essere una banale rielaborazione dell'esistente.
- Si deve sempre indicare chi è il vero inventore (sia esso dipendente,
collaboratore, professionista o artigiano) tenendo presente che in certe
circostanze l'inventore può avere diritto ad un "equo compenso"
oltre lo stipendio, o del compenso concordato, per la sua attività
di progettista o di ricercatore.
- Quando si commissionano progetti, o prototipi, a terzi, si deve, con chiarezza
e preliminarmente, definire contrattualmente chi sarà il titolare
delle eventuali idee inventive e come sarà regolato economicamente
il contributo inventivo del terzo.
- Per valutare se c'è la possibilità di ottenere un brevetto
negli Stati ad esame di merito è possibile effettuare una ricerca
internazionale preventiva. È preferibile effettuare tale ricerca
dopo aver correttamente definito il contenuto brevettabile.
- Ci sono ricerche internazionali preventive con vari gradi di sicurezza;
non esiste alcuna ricerca che possieda un grado di sicurezza assoluto. Si
ha la certezza del risultato solo quando si reperisce un documento anteriore
identico all'idea di soluzione che si vuol verificare (certezza in negativo).
Una ricerca internazionale preventiva è, di fatto, da considerarsi
un vero e proprio "studio di fattibilità".
- Esiste una ricerca preventiva ufficiale con un elevato grado di sicurezza
il cui costo, se poi si procede ad estendere il contenuto all'estero attraverso
una delle procedure multiple, può venire parzialmente rimborsato.
- Per individuare eventuali idee di soluzione di terzi, si possono effettuare
ricerche a nome del titolare, a nome dell'inventore, per Stato, per priorità
o per argomento. Come detto, le ricerche non danno un risultato assoluto
in quanto tutte presentano un certo grado di sicurezza ed un certo grado
di copertura.
- Si possono effettuare controlli continui (ricerche di allerta) su argomenti
specifici, ovvero su nomi specifici, ad esempio per monitorare i concorrenti
o un settore di interesse.
- È consigliabile estendere il contenuto di una domanda per brevetto
per invenzione solo negli Stati ove si ritiene di avere un effettivo interesse
economico o dove sono presenti potenziali concorrenti, evitando quegli Stati
in cui non è conveniente avviare una causa contro terzi contraffattori.
- Una domanda di brevetto per invenzione può essere estesa all'estero
seguendo:
I) la via nazionale (Stato per Stato),
II) la via del Brevetto Europeo (vedi) per gli Stati ivi compresi mentre,
per quelli non compresi, seguendo la via nazionale,
III) nella fase iniziale, la via del PCT (vedi) per gli Stati ivi compresi
mentre, per quelli non compresi, la via nazionale.
- Prima di depositare all'estero il contenuto di una domanda di brevetto
per invenzione è opportuno verificare se l'idea di soluzione ivi
descritta ha subìto modifiche o implementazioni al fine di adeguare
conseguentemente ciò che si va ad estendere.
- Attualmente in Italia una domanda di brevetto per invenzione diviene brevetto,
praticamente senza sostenere un esame di merito, dopo almeno 3/4 anni dal
deposito.
- Il contenuto di una domanda di brevetto e di un brevetto per invenzione
è definito dal tenore delle rivendicazioni ed in particolare da ciò
che è individuato dopo la formula normalmente presente e consistente
in "caratterizzato dal fatto che" o equivalenti.
- La rivendicazione principale deve contenere il così detto "collo
di bottiglia", cioè quella parte dell'idea di soluzione che
costituisce l'invenzione, e che il nemico deve necessariamente adottare
per ottenere gli stessi vantaggi e benefici.
Meno aspetti sono previsti per definire il "collo di bottiglia",
più difficile sarà "uscire" dal brevetto, ovvero
più difficile sarà riuscire ad aggirare l'idea di soluzione
brevettata.
Più la rivendicazione principale è del tipo "borsa della
spesa", cioè contenente molte cose, più sarà facile
ottenere la concessione del brevetto ma sarà anche più facile
per un terzo aggirare il brevetto.
- Il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione può essere
oggetto di cessione e di licenza a terzi.
- Si ha contraffazione quando nel contenuto della rivendicazione di riferimento
si legge il prodotto/procedimento del nemico contraffattore.
Si ha altresì contraffazione quando l'effetto tecnico che l'idea
di soluzione concretizza, quale soluzione di un preciso problema tecnico,
viene riprodotto tal quale.
- In Italia un brevetto per modello di utilità dura fino a 10 anni;
al deposito normalmente si pagano le tasse per i primi 5 anni.
- Per il resto vedesi quanto all’Invenzione
Industriale".
P.C.T. - TRATTATO DI COOPERAZIONE
DI BREVETTI
- Il PCT è sostanzialmente una procedura di ritardo che permette
al titolare di prolungare i termini al fine di decidere in quali Stati far
effettivamente valere la domanda di brevetto.
- Entro 19 mesi dalla data di priorità è possibile chiedere
un'Opinione Preliminare, non vincolante, sulla validità della domanda.
- Entro 30 mesi dalla data di priorità, indipendentemente dall'aver
richiesto l'Opinione Preliminare, il titolare deve decidere in quali Stati
avviare la procedura d'esame nazionale della domanda.
- La procedura così come è stata modificata nel 2002 non è
valida per alcuni Stati aderenti alla Convenzione PCT che non hanno conformato
ancora la legislazione nazionale. Per tali Stati il termine per avviare
le fasi nazionali è di 20 mesi dalla data di priorità se non
è richiesta l'Opinione Preliminare. Nel caso in cui detta venga richiesta,
tale termine è di 30 mesi.
- Alla data del 01.01.2004 gli Stati contraenti sono:
in Africa:
Algeria, Benin, Botzwana, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Congo, Costa d’Avorio,
Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenia, Lesoto,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Mozambico, Namibia,
Niger, Repubblica Centro-Africana, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sud
Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe;
nelle Americhe:
Antigua e Barbuda, Barbados, Belize, Brasile, Canada, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Messico, Nicaragua, Saint Vincent e Grenadine,
Santa Lucia, Stati Uniti d’America, Trinidad e Tobago;
in Asia e nel Pacifico:
Australia, Azerbaijan, Cina, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Kazakistan,
Kyrghizistan, India, Indonesia, Israele, Mongolia, Nuova Zelanda, Oman,
Papua Nuova Guinea, Repubblica di Corea, Repubblica Popolare Democratica
di Corea, Singapore, Siria, Sri-Lanka, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan,
Viet-Nam;
in Europa:
Albania, Armenia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bielorussia, Bulgaria,
Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione di Russia, Finlandia, Francia,
Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein,
Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania,
Regno Unito, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.
- Il deposito di una domanda di brevetto europeo può essere fatto
entro il termine di priorità, ossia entro 12 mesi decorrenti dalla
data del primo deposito.
- Il deposito avviene direttamente presso l'Ufficio Brevetti Europeo di
Monaco di Baviera, o presso il Dipartimento dell'AJA, o presso un'agenzia
distaccata di tale Dipartimento, oppure - ove concesso – presso l'Ufficio
Brevetti degli Stati contraenti.
- Gli attuali Stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo sono (al
01.01.2004):
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
I seguenti Stati (Stati di estensione) possono anche essere richiesti attraverso
una domanda di Brevetto Europeo:
Albania, Croazia, Lettonia, Lituania, Repubblica di Macedonia.
- La domanda viene recepita dalla Sezione Deposito che esegue un esame formale
della domanda ed esegue una ricerca di anteriorità redigendo un Rapporto
di Ricerca.
- Successivamente, la domanda di brevetto europeo è soggetta all'esame
completo da parte della Divisione di Esame.
- Detta Divisione può rigettare o concedere la domanda. In caso di
rigetto, è possibile presentare ricorso. In caso di concessione,
il testo concesso deve essere tradotto nella lingua ufficiale degli Stati
confermati dal titolare e, se ciò non avviene entro i termini stabiliti,
la domanda è considerata abbandonata per quel singolo Stato.
- Entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della menzione di rilascio (concessione),
terzi possono presentare opposizione amministrativa contro la concessione
definitiva del brevetto.
- Decorso il termine dei 9 mesi, è possibile richiedere la nullità
del Brevetto Europeo come concesso solo in base alla legislazione di ogni
singolo Stato ove il Brevetto Europeo è stato confermato.
- In Italia, e nella maggior parte degli Stati, un marchio dura 10 anni;
in tutti gli Stati, compresa l'Italia, è rinnovabile alla scadenza
per un numero indefinito di volte.
- Ci sono marchi di fabbrica, marchi di prodotto e marchi di servizio. Ci
sono inoltre i marchi collettivi.
- Un marchio, non deve essere una denominazione generica né un'indicazione
descrittiva, deve essere nuovo e deve rispondere a precisi contenuti.
- Un marchio non utilizzato per un certo numero di anni decade; la decadenza
deve essere dimostrata dal terzo interessato prima che il riuso sia iniziato.
- Prima di procedere al deposito di un marchio è opportuno effettuare
una ricerca preventiva; una ricerca preventiva è di fatto uno studio
di fattibilità.
La ricerca preventiva va effettuata sul marchio di interesse e relativamente
ai prodotti e/o servizi di interesse.
- Per individuare eventuali marchi di terzi, si possono effettuare ricerche
a nome del titolare, per classe di prodotti/servizi, ovvero per marchio,
nonché controlli continui (ricerche di allerta).
Le ricerche non danno un risultato assoluto in quanto tutte presentano un
certo grado di sicurezza ed un certo grado di copertura.
- Un marchio va protetto per i prodotti e/o servizi di interesse prevedendo
anche quale sarà il possibile ampliamento almeno nel medio periodo.
- L'estensione all'estero di un marchio deve essere espressione delle effettive
esigenze commerciali.
- Un marchio va protetto negli Stati ove si svolge la propria attività
commerciale ed in quelli ove si prevede di avviarla a breve. In genere non
è opportuno avviare la propria attività commerciale in uno
Stato senza aver prima ivi protetto il proprio marchio.
- Un marchio può essere esteso anche senza rivendicare la priorità,
non causando ciò particolari perdite di diritto, ma solamente una
data di deposito differita.
- Un uso ampio e continuativo nel tempo può dar vita ad un marchio
di fatto in certi casi comparabile ad un marchio registrato.
Non tutti gli Stati riconoscono i marchi di fatto.
- Il Marchio Comunitario è un titolo unico, valido in tutta l'Unione
Europea.
- La durata è di 10 anni con decorrenza dalla data di deposito della
domanda di registrazione e può essere rinnovato ogni 10 anni, per
un numero illimitato di volte.
- La domanda di registrazione di Marchio Comunitario è soggetta ad
esame di merito e, se rifiutata, detto rifiuto è valido per tutti
gli Stati membri dell'Unione Europea.
- Una volta concesso, il Marchio Comunitario può essere oggetto di
opposizione da parte di terzi.
- Non può essere richiesta la nullità del Marchio Comunitario
se il terzo interessato ha dato il proprio consenso alla registrazione,
o ha tollerato per 5 anni consecutivi l'uso del marchio.
- Le decisioni di prima istanza possono essere impugnate innanzi alla Commissione
dei Ricorsi e le decisioni di quest'ultima presso la Corte di Giustizia
Europea.
- Il Marchio Internazionale è una convenzione internazionale composta
da due distinti documenti: l'Accordo di Madrid ed il Protocollo di Madrid.
- Per procedere al deposito di una domanda di Marchio Internazionale è
necessario depositare preventivamente il marchio nello Stato di residenza
e/o domicilio del titolare.
- Il Marchio Internazionale resta dipendente dal marchio nazionale per i
primi 5 anni ed in questo lasso temporale segue le vicissitudini, anche
di decadenza, annullamento, abbandono, del marchio nazionale di base.
- Decorsi i 5 anni, il Marchio Internazionale diviene indipendente dal marchio
nazionale di base.
- Il Marchio Internazionale ha una durata di 10 anni, rinnovabili ogni 10
anni per un numero illimitato di volte.
- Ove la legge locale preveda le opposizioni, il Marchio Internazionale
può subire l'opposizione di un terzo affinché detto marchio
non venga registrato.
- Le principali differenze tra Accordo e Protocollo di Madrid sono:
- un Marchio Internazionale basato sul Protocollo di Madrid può essere
depositato in base ad una domanda di marchio nazionale, mentre l'Accordo
di Madrid richiede che il marchio nazionale sia registrato;
- in base al Protocollo di Madrid, il Marchio Internazionale può
essere oggetto di obiezioni e rifiuti entro 18 mesi dalla data della sua
registrazione, in base all'Accordo di Madrid detto termine è di 12
mesi;
- le tasse per i singoli Stati del Protocollo di Madrid non sono fisse come
per gli Stati aderenti all'Accordo di Madrid;
- nel caso in cui il Marchio Internazionale subisca un'azione di annullamento
entro 5 anni dalla sua registrazione, il titolare ha la possibilità
di trasformarlo in tanti marchi nazionali quanti gli Stati designati tra
quelli aderenti al Protocollo di Madrid;
- in base al Protocollo di Madrid, le lingue ufficiali per la procedura
sono inglese e francese, in base all'Accordo di Madrid, solo il francese.
- La materia è stata modificata con la legge n. 95 del 19.04.2001.
- La registrazione di una domanda di modello o disegno dura 5 anni e può
essere prorogata ogni 5 anni, per un massimo di 25 anni.
- La predivulgazione nei 12 mesi anteriori alla domanda non è motivo
di nullità.
- Affinché sia valida la registrazione di un modello o disegno, detto
deve essere nuovo, avere carattere individuale, non possedere caratteristiche
estetiche che siano determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto
e non deve riprodurre caratteristiche estetiche necessarie all'unione con
un altro prodotto.
- La novità deve essere valutata in base all'affollamento del settore
merceologico di riferimento.
- Il carattere individuale è ravvisato quando l'impressione che il
modello o disegno trasmette ad un utilizzatore informato è differente
dall'impressione generale che modelli o disegni anteriormente divulgati
hanno trasmesso allo stesso utilizzatore informato.
- In un'unica domanda possono essere protetti fino a 100 disegni o modelli
purché rientranti nella stessa classe merceologica in base alla Classificazione
Internazionale di disegni e modelli.
- Il Modello Internazionale è una convenzione internazionale alla
quale aderiscono i seguenti Stati (al 01.01.2004):
Belize, Benelux, Benin, Bulgaria, Costa d’Avorio, Francia, Gabon,
Georgia, Germania, Grecia, Kirghizistan, Italia, Liechtenstein, Marocco,
Moldavia, Mongolia, Principato di Monaco, Repubblica di Macedonia, Repubblica
Popolare Democratica di Corea, Romania, Senegal, Serbia e Montenegro, Slovenia,
Suriname, Svizzera, Ucraina, Ungheria.
- Il deposito di un Modello Internazionale non deve essere preceduto da
un corrispondente deposito nello Stato di origine del titolare.
- In un'unica domanda possono essere compresi fino a 100 modelli, purché
rientranti nella stessa classe merceologica determinata in base alla specifica
Classificazione Internazionale.
- Entro 6 mesi dalla data di deposito, le amministrazioni nazionali possono
sollevare delle obiezioni in forza delle loro leggi nazionali.
- La durata del Modello Internazionale è di 10 anni dalla data di
deposito e le tasse vengono pagate ogni 5 anni. Negli Stati ove i modelli
depositati hanno una durata superiore è possibile prorogare la validità
del Modello Internazionale in detti Stati.
- Il Modello Internazionale non deve essere stato pubblicato prima del deposito.
IL DISEGNO E MODELLO COMUNITARIO
- Il Disegno e Modello Comunitario è un titolo unico, valido in
tutta l'Unione Europea.
- Il Disegno e Modello Comunitario non registrato ha una durata massima
di tre anni decorrenti dal momento in cui il disegno o modello è
stato divulgato al pubblico, mentre il Disegno e Modello Comunitario registrato
ha una durata di 5 anni rinnovabile di ulteriori 5 anni fino ad un massimo
di 25, decorrenti dalla data di deposito.
- Per il Disegno e Modello Comunitario, i requisiti di protezione sono la
novità e il carattere individuale per la cui determinazione si fa
riferimento all'utilizzatore informato.
- La nullità, per un Disegno e Modello Comunitario, può essere
chiesta o all'Ufficio ricevente (UAMI), o ad un Tribunale Speciale dei disegni
e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito
di un procedimento per contraffazione.
La nullità, per un Disegno e Modello Comunitario non registrato,
può essere chiesta o ad un Tribunale Speciale dei disegni e modelli
comunitari in base ad una domanda rivoltagli in tal senso, o in base ad
una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.
© Copyright 2003 GLP Srl - Udine - Italia.
La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con
qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie) sono riservati
per tutti i Paesi.





