Trasporti
FAQ
- Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate
- Contratto scritto: obbligo od opportunità
- A cosa serve la scheda di trasporto?
- Chi la deve compilare?
- La scheda è quella allegata al decreto 30 giugno 2009?
- Quando si è esonerati dalla compilazione della scheda di trasporto?
- Si può sostituire la scheda di trasporto con altri documenti?
- Quali sono i dati che vanno inseriti nel Ddt per evitare di emettere la scheda di trasporto?
Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate
(Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore")
All'articolo 1696 del codice civile (Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (15153). sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. (limite pari a 8,33 DSP/kg di peso lordo della merce perduta, ove com'è noto il DSP è il diritto speciale di prelievo così come definito dal Fondo monetario internazionale - pari attualmente a 10,41€ per ogni kg di peso lordo mancante).
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».
A cosa serve la scheda di trasporto?
Identifica i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto e ha lo scopo di garantire la trasparenza dei rapporti fra le parti coinvolte nel contratto di trasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale. Il documento può essere utile a individuare la responsabilità del conducente, del vettore, del committente, del caricatore o del proprietario delle merci oggetto del trasporto.
Va compilata e sottoscritta a cura del committente (o soggetto da esso delegato, diverso dal vettore), prima del trasporto. Va conservata a bordo del veicolo adibito a questa attività, a cura del vettore. Il committente è colui che ha ordinato il trasporto: può essere il venditore, l'acquirente o altro soggetto.
La scheda è quella allegata al decreto 30 giugno 2009?
Sì, ma quel modello di scheda non è vincolante quanto ad aspetto, forma, dimensioni e caratteristiche dello stampato. Si possono utilizzare stampati propri, i quali devono contenere le informazioni indicate nel modello allegato al decreto 30 giugno 2009.
Quando si è esonerati dalla compilazione della scheda di trasporto?
La scheda di trasporto non serve per il trasporto di merci
- in conto proprio;
- internazionali;
- a collettame in conto terzi (trasporto effettuato mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci commissionate da più mittenti, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate) comprovato da idonea documentazione.
Si può sostituire la scheda di trasporto con altri documenti?
La Circolare specifica che la SDT può essere sostituita alternativamente da:
- copia del contratto di trasporto di merci su strada in forma scritta (completo di tutti gli elementi previsti dall’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 286/05 come modificato dal D. Lgs. 214/08
- lettera di vettura internazionale Cmr,
- documenti doganali,
- documento di cabotaggio (DM 3/4/2009),
- documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (Dlgs. 504 del 26/11/1995),
- documento di trasporto (D.P.R. 472 del 14/08/1996)
o ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, se integrato con le nuove informazioni richieste dalla scheda. In mancanza di qualcuna di esse, il committente ha l’obbligo di integrare il documento prima dell’inizio del trasporto - ove esso sia modificabile senza violazioni di altre norme – ovvero di integrarlo comunque con una Scheda di trasporto, sia pure riempita solo nelle parti non ricomprese nel documento “equipollente”.
(per quanto riguarda i documenti internazionali come il CMR, l’integrazione non è necessario in quanto i trasporti internazionali sono esentati)
Quali sono i dati che vanno inseriti nel Ddt per evitare di emettere la scheda di trasporto?
Per non dover compilare la scheda di trasporto, la circolare interministeriale Interno e Trasporti del 17 luglio scorso prevede che, prima dell'inizio del trasporto, ai dati obbligatori del Ddt (che accompagna la merce) vadano aggiunte le nuove informazioni che vengono richieste dalla scheda di trasporto: denominazione, indirizzo e sede (riferimenti telefonici o e-mail) e partita Iva del proprietario della merce, del committente del trasporto e del caricatore; il numero di iscrizione all'Albo del vettore; i luoghi di carico e di scarico della merce; la sottoscrizione del committente; le eventuali informazioni richieste nei campi della scheda di trasporto (eventuali dichiarazioni, eventuali istruzioni, osservazioni varie).



